[1]Rinuncia

[2]1. Ciascuna Parte rinuncera' a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso di danno procurato alle sue proprieta' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno:

  • a)sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell'esecuzione dei propri compiti previsti dal presente Trattato; o
  • b)sia derivato dall'uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altro equipaggiamento di proprieta' dell'altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, a condizione che il veicolo, la nave, l'aereo, l'arma o l'equipaggiamento che ha provocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il danno sia stato provocato ai beni cosi' utilizzati.

[3]2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso di ferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.

[4]3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applichera' al danno, alle ferite o al decesso dovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di tale danno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.

[5]4. Ferma restando l'eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretendere l'indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilito dal CIMIN.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art28 · fonte del testo