[1]Uniformi e armi

[2]1. Il personale di EUROGENDFOR indossera' la propria uniforme, secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Il Comandante EGF potra', ove opportuno, stabilire procedure specifiche.

[3]2. Il personale di EUROGENDFOR puo' detenere, portare e trasportare armi, munizioni, altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art16 · fonte del testo