[1]Tutela delle informazioni

[2]1. principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.

[3]2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa trasmessi.

[4]3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sara' regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art12 · fonte del testo