Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Repubblica del Kirghizistan i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art70 · fonte del testo