1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalita' secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente. 2. Sono reciprocamente riconosciuti i documenti di bordo rilasciati dalle competenti autorita' di una delle Parti contraenti alle navi battenti la propria bandiera.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art5 · fonte del testo