[1]Articolo II

[2]1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore: - del presente Protocollo, e - dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020. 2. Il presente Protocollo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

[3]In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica;

[4]Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 30 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-13;83~protocollo-modifica-convenzione-artii · fonte del testo