1. L'ICRANET sara' autorizzato ad impiantare nella propria sede sistemi di comunicazione. 2. Il Governo italiano adottera' tutti i provvedimenti idonei ad agevolare l'ICRANET nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di comunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani. 3. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'ICRANET o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'ICRANET, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza.

Testo vigente dal 10 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-05-13;83~accordo-art8 · fonte del testo