1. L'ICRANET, i suoi beni ed i suoi averi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali - saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non potranno essere oggetto di misure esecutive, amministrative o giudiziarie. 2. L'ICRANET non godra' dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari: - in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, un'imbarcazione o un aeroplano che appartiene al, o e' utilizzato per conto del l'ICRANET ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale, nautico o aeronautico in cui siano coinvolti detti veicoli; - in relazione a contratti di diritto privato, diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento interno sul personale; - in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'ICRANET.

Testo vigente dal 10 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;83~accordo-art5 · fonte del testo