[1]speciale

[2]Quando, come previsto dal suo Statuto, il Tribunale e' investito da una controversia, ogni Stato che, senza essere parte al presente Accordo, e' parte alla controversia puo', in tale circostanza, ai fini e per la durata del caso di specie, divenire parte al presente Accordo depositando uno strumento di accettazione. Gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite ed hanno effetto a decorrere dalla data di deposito.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art32 · fonte del testo