[1]con gli accordi speciali

[2]Quando una disposizione del presente Accordo ed una disposizione di qualsiasi accordo speciale concluso fra il Tribunale ed uno Stato Parte attengono al medesimo oggetto, entrambe le disposizioni sono considerate, per quanto possibile, complementari ed applicabili, nessuna delle due limitando gli effetti dell'altra; tuttavia in caso di conflittualita' prevale la disposizione dell'accordo speciale.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art25 · fonte del testo