[1], esperti e persone che compiono missioni

[2]1. I testimoni, gli esperti e le persone che compiono missioni per ordine del Tribunale, godono, durante la durata della loro missione, ivi compreso in occasione di viaggi effettuati nell'ambito di missioni, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni previste ai capoversi da a) ad O dell'articolo 15. 2. I testimoni, gli esperti e le persone che compiono missioni beneficiano di agevolazioni di rimpatrio in periodi di crisi internazionale.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art17 · fonte del testo