1. Per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunita', l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto. 2. Senza pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni particolari previste dal presente atto, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art9 · fonte del testo