1. L'Irlanda e' autorizzata a concedere una sovvenzione al consumo del burro nella misura necessaria a permettere durante il periodo transitorio un progressivo adattamento del prezzo pagato dal consumatore al livello del prezzo praticato nella Comunita' nella sua composizione originaria. Qualora l'Irlanda s'avvalga dell'autorizzazione di cui al primo comma, essa accorda una sovvenzione al consumo, di eguale entita', per il burro importato proveniente dagli altri Stati membri. 2. Tale sovvenzione e' abolita in sei tappe che coincidono con le tappe di ravvicinamento del prezzo del burro.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art88 · fonte del testo