1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' procedere ai necessari adattamenti delle modalita' di cui ai capi 2, 3 e 4 del presente titolo, quando cio' occorra in conseguenza di una modifica della regolamentazione comunitaria.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art62 · fonte del testo