1. I protocolli da n. 8 a n. 15 allegati al presente atto non ostano ad una modificazione o sospensione dei dazi decisa in virtu' dell'articolo 28 del trattato CEE. 2. Sono abrogati, ad eccezione del protocollo n. XVII, i protocolli allegati all'accordo per la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G allegato al trattato CEE.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art49 · fonte del testo