Ogni nuovo Stato membro puo' sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art34 · fonte del testo