L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEEA e' sostituito dalla seguente disposizione: "Il Comitato e' composto di ventotto membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione".

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art23 · fonte del testo