L'articolo 32 bis, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 166, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 138, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione: "La Corte di giustizia e' assistita da tre avvocati generali".

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art18 · fonte del testo