1. Sono differite fino al 1 febbraio 1973:

  • a)l'applicazione ai nuovi Stati membri della regolamentazione comunitaria instaurati per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli che sono sottoposti ad un regime speciale;
  • b)l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione originaria delle modifiche apportate a tale regolamentazione dal presente atto, comprese quelle che risultano dall'articolo 153. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non s'applicano agli adattamenti previsti dalla parte II, punto A, dell'allegato I di cui all'articolo 29. 3. Fino al 31 gennaio 1973 agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunita' nella sua composizione originaria, gli altri nuovi Stati membri i paesi terzi s'applica il regime vigente prima dell'adesione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art151 · fonte del testo