Le risorse proprie e i contributi finanziari nonche' gli eventuali contributi di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 sono dovuti dai nuovi Stati membri soltanto nella misura: - del 45,0 per cento nel 1973; - del 56,0 per cento nel 1974; - del 67,5 per cento nel 1975; - del 79,5 per cento nel 1976; - e del 92,0 per cento nel 1977.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art130 · fonte del testo