Le disposizioni della terza parte del protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonche' i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille s'applicano ai paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 117 ed ai paesi e territori non europei che mantengono relazioni particolari con gli Stati membri originari.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art118 · fonte del testo