1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile a Parigi. 2. Essa entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Cessera' di avere effetto due anni dopo la sua denunzia da parte di una delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art29 · fonte del testo