Quando la cosa, nei casi previsti dagli articoli 91 e 92, e' soggetta ad una perdita o ad una rapida deteriorazione e quando la sua custodia comporta delle spese eccessive, la parte tenuta ad assicurarne la conservazione deve farla vendere come previsto all'articolo precedente.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art95 · fonte del testo