Il compratore che non abbia ottenuto l'adempimento in natura del contratto ne' abbia dichiarato risoluto il medesimo, puo' ridurre il prezzo in proporzione alla diminuzione di valore subita dalla cosa, a causa del difetto di conformita', rispetto al valore che essa aveva al momento della conclusione del contratto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art46 · fonte del testo