1. La conformita' al contratto si stabilisce avendo riguardo allo stato della cosa al momento del trasferimento dei rischi. Tuttavia, se in conseguenza di una dichiarazione di risoluzione o per effetto dell'acquisto a spese del venditore il trasferimento dei rischi non avviene, la conformita' si determina tenendo conto dello stato della cosa al momento in cui i rischi si sarebbero trasferiti ove la cosa fosse stata conforme al contratto. 2. Il venditore risponde delle conseguenze del difetto di conformita' sopravvenute posteriormente al momento indicato al comma precedente, se tale difetto e' dovuto al fatto del venditore o di persona di cui esso e' responsabile.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art35 · fonte del testo