[1]danni in caso di ferimento del viaggiatore

[2]In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende:

  • a)le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto;
  • b)la riparazione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art4 · fonte del testo