Se uno Stato partecipante alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, che non ha sottoscritto la presente Convenzione, voglia a questa aderire, deve informare il Governo svizzero il quale ne dara' comunicazione agli Stati contraenti. Ogni adesione produce i suoi effetti un mese dopo la data in cui il Governo svizzero ha dato comunicazione della relativa domanda agli Stati contraenti.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art26 · fonte del testo