[1]nazionale

[2]§ 1. - Per quanto non previsto nella presente Convenzione, e' applicabile il diritto nazionale. § 2. - Per l'applicazione della presente Convenzione, "diritto nazionale" si intende il diritto dello Stato sul territorio del quale si e' verificato l'incidente del viaggiatore, ivi comprese le norme relative ai conflitti di legge.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art18 · fonte del testo