Le procedure di liquidazione, emissione degli ordinativi e pagamento delle spese devono essere espletate entro il termine massimo di: - due mesi per i contratti d'appalto di forniture e di servizi; - tre mesi per i contratti d'appalto d'opere a decorrere dalla data di apertura del credito.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art231 · fonte del testo