Gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti, ad eccezione degli Stati ACP meno sviluppati, contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo a disposizione del sistema. L'obbligo di ricostituzione viene meno se nei sette anni successivi a quello del versamento del trasferimento non sussistono le condizioni previste all'articolo 173.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art172 · fonte del testo