1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con lo Stato ACP richiedente in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che puo' dar luogo a versamento, nonche' alle indicazioni di cui all'articolo 157. 2. Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato. 3. Le somme trasferite sono infruttifere.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art167 · fonte del testo