Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto, all'importazione, all'esportazione o in transito, di un traffico effettuato in infrazione alle leggi doganali.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art5 · fonte del testo