L'esenzione dalla legalizzazione e' estesa, inoltre, ad ogni altro documento occorrente per contrarre matrimonio nell'altro Stato, rilasciato dalle autorita' degli Stati contraenti, purche' munito della data, della firma dell'autorita' rilasciante, del sigillo o del timbro dell'ufficio.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art2 · fonte del testo