[1]Articolo III

[2]Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~protocollo-artiii · fonte del testo