Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui e' pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato. Tuttavia, per determinare il domicilio di una parte si applica la legge nazionale di quest'ultima se, a mente di detta legge, il domicilio della parte e' dipendente da quello di un'alta persona o dalla sede di una autorita'

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art52 · fonte del testo