Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fine del procedimento, presentare osservazioni. L'istanza puo' essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28. In nessun caso, la decisione straniera puo' formare oggetto di un riesame del merito.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art34 · fonte del testo