L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale e' chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, puo' sospendere il procedimento se la decisione in questione e' stata impugnata.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art30 · fonte del testo