Il venditore ed il mutuante domiciliati sul territorio di uno Stato contraente possono essere convenuti, sia davanti ai giudici di tale Stato, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati l'acquirente o il mutuatario. L'azione del venditore contro l'acquirente e quella del mutuante contro il mutuatario possono essere proposte solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art14 · fonte del testo