[1]Esportazione delle coproduzioni

[2]Nel caso in cui una coproduzione sia esportata in un Paese nel quale siano contingentate le importazioni cinematografiche, l'opera coprodotta e' imputata al contingente della Parte che ha le migliori possibilita' di sfruttamento.

Testo vigente dal 29 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;80~accordo-art12 · fonte del testo