1. Il presente Accordo si applica nel Mediterraneo alla «Zona RAMOGE», cioe':

  • a)alle acque del mare territoriale e alle acque interne che costeggiano il litorale continentale di sovranita' dei tre Stati contraenti e comprese tra, ad Ovest, il meridiano 04°50',5 di longitudine Est e, ad Est, il meridiano 010°01',2 di longitudine Est;
  • b)a terra, al litorale continentale cosi' come definito da ciascuno Stato contraente, situato nei limiti indicati alla lettera a);
  • c)alle isole che sono situate entro i limiti del mare territoriale del litorale continentale, di cui alla lettera a). 2. La Commissione RAMOGE puo', su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del segretariato, procedere, secondo la procedura prevista all'articolo 9, alla estensione dei limiti geografici precedentemente citati, per lo svolgimento delle proprie missioni, o per ogni azione specifica, salvo obiezioni di una delle tre Parti entro tre mesi dall'adozione dei nuovi limiti.

Testo vigente dal 7 febbraio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;8~accordo-art2 · fonte del testo