[1]EMENDAMENTI E MODIFICHE

[2]Ognuna delle parti puo' proporre in ogni momento degli emendamenti o delle modifiche al presente Accordo. In tal caso, le Parti inizieranno delle consultazioni allo scopo di trovare un'intesa conveniente relativa agli emendamenti o alle modifiche proposte. Gli emendamenti o le modifiche stabilite entreranno in vigore nel rispetto dei provvedimenti di legge per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 29 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-01-14;8~accordo-art11 · fonte del testo