[1]con le Autorita' dello Stato di residenza

[2]Nell'esercizio delle funzioni loro spettanti in conformita' alla presente Convenzione, i funzionari consolari possono indirizzarsi:

  • a)alle competenti Autorita' locali della loro circoscrizione consolare;
  • b)alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se e nella misura in cui le leggi e le usanze dello Stato di residenza e gli accordi internazionali lo permettano.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art30 · fonte del testo