[1]in materia di tutela e curatela

[2]1. I funzionari consolari possono intervenire presso le Autorita' competenti, nei limiti ammessi dalle leggi dello Stato di residenza, per la tutela e la curatela in favore dei propri cittadini, e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti. 2. I funzionari consolari saranno informati, non appena possibile, dalle competenti Autorita' dello Stato di residenza, di tutti i casi in cui occorrera' provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art15 · fonte del testo