[1]dei cittadini dello Stato d'invio

[2]I funzionari consolari possono registrare i cittadini dello Stato d'invio che hanno il domicilio o la residenza nella loro circoscrizione consolare, il che non esenta questi cittadini dall'obbligo di rispettare le leggi e regolamenti dello Stato di residenza concernenti la registrazione degli stranieri.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art11 · fonte del testo