[1]Emendamenti

[2]1. Le proposte di emendamento alla presente Convenzione saranno comunicate al presidente e da questi attraverso i tramiti diplomatici competenti, agli Stati membri, quattro mesi prima della sessione del Consiglio dei delegati nel cui ordine del giorno dovranno essere inscritte. 2. Gli emendamenti votati dal Consiglio dei delegati, a maggioranza dei due terzi dei presenti, entreranno in vigore quando siano stati approvati da due terzi degli Stati membri; ciascun Governo comunichera' per iscritto la sua approvazione al Governo italiano, che la portera' a conoscenza degli altri Stati membri e del presidente dell'Istituto.

Testo vigente dal 12 ottobre 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1966-10-04;794~convenzione-art12 · fonte del testo