[1]Valuta per il pagamento dei contributi

[2](1) Il bilancio preventivo dell'Organizzazione viene stabilito nella valuta del paese dove l'Organizzazione ha la sua sede. (2) Il Consiglio determina, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, le modalita' di pagamento e la valuta o le valute con le quali devono essere pagati i contributi degli Stati Membri.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~protocollo-art5 · fonte del testo