[1]Articolo XVII

[2]Adesione

[3]1. Ogni Stato non firmatario della presente Convenzione e dell'allegato Protocollo finanziario puo' aderirvi a partire dal 1 gennaio 1954 se esso soddisfa alle condizioni fissate dai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo III. 2. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artxvii · fonte del testo