[1]ARTICOLO XIV. (Accordi fra istituzioni).

[2]1. L'Unione conviene d'informare il Consiglio economico e sociale della natura e della portata di ogni accordo ufficiale previsto tra l'Unione ed ogni altra istituzione specializzata od ogni altra organizzazione intergovernativa, od ogni organizzazione internazionale non governativa, ed informera' inoltre il Consiglio economico e sociale dei particolari di detto accordo quando esso sara' conchiuso. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite conviene d'informare l'Unione circa la natura e la portata di ogni accordo ufficiale proposto da ogni altra istituzione specializzata su questioni che possano interessare l'Unione ed inoltre comunichera' all'Unione i particolari di detto accordo quando esso sara' conchiuso.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artxiv · fonte del testo