[1]ARTICOLO III. (Iscrizione delle questioni all'ordine del giorno).

[2]Dopo le consultazioni preliminari che potrebbero essere necessarie, l'Unione iscrivera' all'ordine del giorno delle Conferenze plenipotenziarie o amministrative, o delle riunioni di altri organi dell'Unione, le questioni che le saranno proposte dalle Nazioni Unite. Il Consiglio economico e sociale e le sue commissioni, nonche' il Consiglio di tutela, iscriveranno parimenti nel loro ordine del giorno le questioni proposte dalle conferenze o dagli altri organi dell'Unione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artiii · fonte del testo