132 1. Le stazioni che effettuano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, nei limiti della loro destinazione abituale, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni senza distinzione del sistema radioelettrico da esse impiegato. 133 2. Tuttavia, per non intralciare il progresso, scientifico, le disposizioni del numero 132 non vietano l'uso di un sistema radioelettrico incapace di comunicare con altri sistemi, purche' tale incapacita' sia dovuta alla natura specifica di detto sistema e non sia l'effetto di dispositivi adoperati unicamente allo scopo di impedire l'intercomunicazione. 134 3. Nonostante le disposizioni del numero 132, una stazione puo' essere attribuita a un servizio internazionale limitato di telecomunicazione, atteso lo scopo di questa o altra circostanza indipendente dal sistema impiegato.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art34 · fonte del testo